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Praticanti avvocati: la tassa per l’iscrizione al registro dei praticanti è dovuta solo quando si può in concreto esercitare

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FONTE: FISCO OGGI

Risoluzione del 11/10/2010 n. 103 – Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa

Consulenza giuridica – Tassa sulle concessioni Governative per l’iscrizione al registro speciale dei praticanti
Testo:

Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l’interpretazione dell’articolo 22 della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 641, è stato esposto il seguente:

Quesito

Con nota prot. n. … del … 2009, la Direzione Regionale ha trasmesso un quesito del Consiglio dell’ordine degli avvocati di … con il quale sono stati chiesti chiarimenti sulle modalità di applicazione della tassa sulle concessioni governative relativamente all’iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e l’inserimento nell’elenco dei praticanti abilitati.

In particolare, l’istante chiede di conoscere se la tassa sulle concessioni governative di cui all’articolo 22, punto 8, della tariffa allegata al DPR del 26 ottobre 1972, n. 641 sia dovuta dal laureato in giurisprudenza per l’iscrizione al Registro speciale dei Praticanti e dal praticante avvocato per l’ammissione al patrocinio di cui all’articolo 8, comma 2, del RDL n. 1578/1933 e all’articolo 7 della legge n. 479/1999.

Soluzione interpretativa prospettata dall’istante

In merito al quesito posto, l’ordine degli Avvocati di … “…ritiene non dovuta la tassa né per l’iscrizione dei laureati in giurisprudenza al Registro Speciale dei Praticanti né decorso un anno di pratica per l’ammissione”.

Parere della Direzione

Preliminarmente si osserva che il R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 – “ Legge professionale Forense”, all’articolo 1 stabilisce che “Nessuno può assumere il titolo, né esercitare le funzioni di avvocato o di procuratore se non è iscritto nell’albo professionale”.

“Per ogni tribunale civile e penale è costituito un albo di avvocati” (articolo 16).

L’articolo 8 del RDL citato prevede, inoltre, che “I laureati in giurisprudenza, che svolgono la pratica (…), sono iscritti, a domanda e previa certificazione del procuratore di cui frequentano lo studio, in un registro speciale tenuto dal consiglio dell’ordine degli avvocati e dei procuratori presso il tribunale nel cui circondario hanno la residenza, e sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio stesso.

I praticanti procuratori, dopo un anno dalla iscrizione nel registro di cui al primo comma, sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l’ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto, limitatamente ai procedimenti che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di efficacia del decreto legislativo di attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254, rientravano nelle competenze del pretore. Davanti ai medesimi tribunali e negli stessi limiti, in sede penale, essi possono essere nominati difensori d’ufficio, esercitare le funzioni di pubblico ministero e proporre dichiarazione di impugnazione sia come difensori sia come rappresentanti del pubblico ministero”.

Con riferimento all’applicazione della tassa sulle concessioni governative disciplinata dal DPR del 26 ottobre 1972, n. 641, l’articolo 22 della tariffa allegata allo stesso prevede il pagamento del tributo citato per l’“Esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni, arti o mestieri …” nella misura di euro 168,00.

Ciò posto, dalla normativa sopra individuata emerge che durante il primo anno di iscrizione del soggetto, questi non è ammesso all’esercizio della professione forense che invece può essere svolta dai “… praticanti procuratori, dopo un anno dalla iscrizione nel registro…”, i quali possono “… essere nominati difensori d’ufficio, esercitare le funzioni di pubblico ministero e proporre dichiarazione di impugnazione sia come difensori sia come rappresentanti del pubblico ministero”.

Occorre determinare se all’attività svolta dal praticante procuratore possa essere attribuita la qualificazione di “professione”, sì da ritenere integrato il presupposto per l’applicazione della tassa sulle concessioni governative. La questione non risulta definita né in un senso né nell’altro dalla pronuncia della Consulta (ordinanza n. 163 del 2002) richiamata dall’Ordine istante.

Giova, peraltro, tener presente che ai sensi dell’articolo 2229 del codice civile – “esercizio delle professioni intellettuali”- “La legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria la iscrizione in appositi albi o elenchi…”, e che ai sensi dell’articolo 2231 c.c. “Quando l’esercizio di un’attività professionale è condizionato alla iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione…”. L’azione per il pagamento della retribuzione invece è prevista, ai sensi dell’articolo 8 del DM 8 aprile 2004, n. 127, per i praticanti avvocati autorizzati al patrocinio ai quali “… deve essere liquidata la metà degli onorari e dei diritti spettanti all’avvocato”.

Inoltre, giova rammentare che per l’esercizio del patrocinio e delle funzioni stabilite a norma di legge -seppure con le limitazioni evidenziate nel secondo comma dell’articolo 8 del R.D.L n. 1578 del 1933- solo dopo il secondo anno di iscrizione sussiste la condizione di “… aver prestato giuramento davanti al presidente del tribunale del circondario in cui il praticante procuratore è iscritto secondo la formula seguente: ‘Consapevole dell’alta dignità della professione forense , giuro di adempiere ai doveri ad essa inerenti e ai compiti che la legge mi affida con lealtà, onore e diligenza per i fini della giustizia’ ”.

Attesa anche la formula enunciata dal giuramento, che espressamente richiama l’esercizio di una professione, in questo caso forense, si esprime l’avviso che nel caso di iscrizione nell’albo in esame per gli anni successivi al primo, sussista esercizio di una professione con conseguente riconducibilità alle previsioni del citato articolo 22, punto 8, della tariffa allegata al DPR n. 641 del 1972. Pertanto, torna applicabile la tassa sulle concessioni governative nei modi e nelle misure evidenziate da tale norma.

Da quanto sopra discende che solo nel caso in cui l’iscrizione all’albo non abiliti all’esercizio di alcuna professione, come nell’ipotesi di iscrizione al primo anno nel registro speciale dei praticanti, di cui al comma 1 dell’articolo 8 del più volte richiamato RDL n. 1578 del 1933, la tassa sulle concessioni governative non risulta dovuta per carenza dei presupposti di applicazione della stessa.

***

Le Direzioni regionali e provinciali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.

12 ottobre 2010 - Posted by | Senza categoria

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