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Non ha diritto alla reversibilità l’ex coniuge che non percepiva l’assegno di divorzio

FONTE: CASSAZIONE.NET

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FONTE: CASSAZIONE.NET – NOTA DI ROBERTA MACCHIA

Non ha diritto alla pensione di reversibilità l’ex coniuge che non percepisce assegno divorzile, anche se è in possesso dei requisiti di legge per il riconoscimento del mantenimento.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 20999 del 12 ottobre 2010. Contro la decisione della Corte di Appello di Catanzaro che aveva respinto la richiesta per la pensione di reversibilità a seguito della morte dell’ex coniuge, una donna aveva presentato ricorso in Cassazione. Confermando le motivazioni del giudice di merito, che aveva basato la propria sentenza sulla mancata corresponsione alla donna di un assegno divorzile, la Suprema Corte ha affermato che, “ai fini del diritto del coniuge divorziato alla pensione di riversibilità, disciplinato dalla legge 1 dicembre 1970, n. 898, art. 9, commi 2 e 3, cosí come sostituito dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 13, il requisito della titolarità dell’assegno presuppone il riconoscimento giudiziale del cosiddetto assegno divorzile, a seguito della proposizione della relativa domanda, senza che possa attribuirsi rilevanza ad un’eventuale convenzione privata o ad erogazioni effettuate in linea di fatto”.

Roberta Macchia

 

 

12 ottobre 2010 - Posted by | Senza categoria

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