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Nell’ipotesi di soccombenza soltanto di una delle parti in causa, il giudice deve motivare la compensazione totale o parziale delle spese

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Corte Suprema di cassazione

Sezione II

Ordinanza 27 settembre 2010, n. 20324

FATTO E DIRITTO

Il giudice di pace di Roma con sentenza 11 settembre 2008 ha accolto l’opposizione proposta il 14 settembre 2007 da Irene P. per impugnare la cartella esattoriale n. 097 2003 1053291214 000, notificatale da Equitalia Gerit s.p.a.; ha compensato le spese di lite.
L’opponente ha proposto ricorso per cassazione, notificato l’11 settembre 2009; Equitalia ha resistito con controricorso; il comune di Roma è rimasto intimato.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in Camera di consiglio, ravvisando la manifesta fondatezza del ricorso.

Nella sentenza impugnata il giudicante ha qualificato il ricorso quale opposizione a un atto del procedimento di esecuzione e quindi ex art. 615 c.p.c. Ha infatti rilevato che l’opposizione aveva per oggetto il preavviso di fermo veicoli riferito alla cartella menzionata e ha evidenziato che il fermo auto “è misura cautelare e va collocato nell’ambito del procedimento di esecuzione promosso dal concessionario”. Ha inoltre ritenuto che l’opposizione era fondata, poiché nella cartella era stata omessa la indicazione del nome del responsabile del procedimento, con conseguente nullità del provvedimento impugnato.

Orbene, insegna la giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. 30201/2008; 11455/2007) che l’impugnazione di un provvedimento giurisdizionale deve essere proposta nelle forme previste dalla legge per la domanda così come è stata qualificata dal giudice (anche se tale qualificazione sia erronea). Ne consegue che, ove il giudice di merito qualifichi il ricorso propostogli come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., il regime dei rimedi va individuato con riferimento a tale qualificazione.

Come ha esattamente osservato la relazione redatta ex art. 380-bis c.p.c., trattandosi nella specie di impugnazione avverso un provvedimento reso tra il 1° marzo 2006 e il 4 luglio 2009 la decisione non era impugnabile con l’appello, ma con il ricorso per cassazione, correttamente proposto con atto notificato l’11 settembre 2009. Si applicava infatti il regime previsto dall’art. 616 c.p.c., nel testo vigente a seguito della modifica intervenuta con la l. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 14, comma 1, in forza del quale (ultimo inciso) la causa era decisa con sentenza non impugnabile, restando così esperibile solo il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, (cfr. Cass. 2043/2010).

La novella di cui alla l. 69 del 2009, entrata in vigore il 4 luglio 2009, ha soppresso tale ultimo inciso. Quanto al regime transitorio, l’art. 58, comma 2, ha stabilito che ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge suddetta si applica l’art. 616 c.p.c., come modificato dalla legge stessa, e dunque il ripristinato regime del doppio grado di impugnazione.

Il caso in esame riguarda una controversia non più pendente in primo grado alla data del 4 luglio 2009, essendo stato deciso con sentenza del settembre 2008. Pendeva tuttavia il termine per l’impugnazione. È da ritenere, in accordo con la dottrina, che in tale ipotesi permanga la previsione dell’immediata ricorribilità per cassazione. Militano in tal senso più argomenti: in primo luogo, quello letterale, dovendosi escludere che il giudizio già deciso possa essere assimilato a un giudizio ancora pendente in primo grado. In secondo luogo, la illogicità di un duplice mutevole regime di impugnazione nei confronti dello stesso provvedimento, come si dovrebbe ipotizzare ove si ammettesse che, a partire dal 4 luglio 2009, un provvedimento già reso, prima ricorribile, fosse stato assoggettato ad appello.

In terzo luogo, va rilevato che si avrebbe una indebita applicazione retroattiva della legge processuale ove si pretendesse di applicare la legge sopravvenuta in relazione ad atti, le sentenze, che in base alla legge del tempo in cui erano stati posti in essere implicavano un diverso regime di impugnazione. Il principio tempus regit actum sembra essere più correttamente applicato, come si è sostenuto in dottrina, allorquando il regime impugnatorio venga ancorato alla normativa vigente al momento in cui la sentenza da impugnare sia venuta ad esistenza. (Cfr. utilmente Cass. 20414/2006; 5342/2009; 9940/2009).

Pertanto, in relazione alle sentenze che hanno deciso opposizioni all’esecuzione pubblicate tra il 1° marzo 2006 e il 4 luglio 2009, il regime impugnatorio applicabile resta quello della non impugnabilità; solo quelle pubblicate successivamente al 4 luglio sono soggette alla nuova regola della appellabilità, ai sensi del nuovo testo dell’art. 616 c.p.c.

L’unico motivo di ricorso, corredato da quesito ex art. 366-bis c.p.c., lamenta la illiceità della mancata liquidazione delle spese in favore della parte vincitrice “in assenza di reciproca soccombenza e di motivazione sulla concorrenza di giusti motivi”.

Il motivo è manifestamente fondato. L’art. 92 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, prevedeva infatti la possibilità di compensare le spese di lite solo in caso di reciproca soccombenza o di giusti motivi “esplicitamente indicati nella motivazione”.

Nel caso de quo non vi è stata reciproca soccombenza, essendo stata integralmente accolta l’opposizione e annullato l’atto amministrativo opposto. La sentenza impugnata non esplicita i giusti motivi per la compensazione, essendosi apoditticamente limitata ad esporre che essi “sussistono”.

Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso. La sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata, per nuovo esame in ordine alle spese, al giudice di pace di Roma. Questi si atterrà al seguente principio di diritto: Con riferimento ai giudizi disciplinati dall’art. 92 c.p.c., comma 2, così sostituito dalla l. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, come modificato dal d.l. n. 273/2005, art. 39-quater, convertito con modificazioni nella l. n. 51 del 2006, la compensazione delle spese può essere disposta, parzialmente o per intero, qualora non sussista reciproca soccombenza, solo previa esplicita indicazione dei giusti motivi ravvisati dal giudice di merito. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altro giudice di pace di Roma.


12 ottobre 2010 - Posted by | Senza categoria

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